1. Nei presìdi ospedalieri pubblici e nelle strutture universitarie è possibile istituire unità operative di fitoterapia con servizi ambulatoriali e di degenza per diagnosi, cura e ricerca.
2. I medici di medicina generale e i medici dipendenti dalle strutture pubbliche possono prescrivere i fitoterapici eventualmente ricompresi nell'elenco dei farmaci a carico del sistema sanitario nazionale.