Art. 11.
(Inserimento della fitoterapia tra le prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale).

      1. Nei presìdi ospedalieri pubblici e nelle strutture universitarie è possibile istituire unità operative di fitoterapia con servizi ambulatoriali e di degenza per diagnosi, cura e ricerca.
      2. I medici di medicina generale e i medici dipendenti dalle strutture pubbliche possono prescrivere i fitoterapici eventualmente ricompresi nell'elenco dei farmaci a carico del sistema sanitario nazionale.

 

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